Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 mar 2012
1.   Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell’allegato III, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per un uso in Iran. 2.   Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un’autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’ del regolamento (CE) n. 428/2009. L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione. 3.   Nell’allegato III figurano i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II che potrebbero contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. 4.   Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all’allegato III qualora abbiano fondati motivi per stabilire che tali operazioni sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a una delle seguenti attività: a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran o c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. 6.   Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione da esse già rilasciata. 7.   Qualora un’autorità competente rifiuti di rilasciare un’autorizzazione o annulli, sospenda, limiti sostanzialmente o revochi un’autorizzazione, a norma dei paragrafi 5 o 6, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (20). 8.   Prima che uno Stato membro rilasci un’autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione essenzialmente identica ad una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulterà lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rilasciare l’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.
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