Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 mar 2012
1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran. 2.   Nell’allegato I figurano i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni e tecnologie a duplice uso definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell’allegato I del presente regolamento. 3.   Nell’allegato II figurano altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato delle sanzioni. 4.   Negli allegati I e II non figurano i beni e le tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (19) ("elenco comune delle attrezzature militari").
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