Art. 20
Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi
In vigore dal 21 mar 2012
Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi
1. L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM le informazioni concernenti le politiche e le procedure in materia di identificazione, gestione e divulgazione dei conflitti di interessi nonché le norme sugli analisti di rating e le altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating, riguardanti almeno gli obblighi di cui all’allegato VIII.
2. L’agenzia di rating del credito descrive il processo utilizzato per garantire che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e delle procedure di cui al paragrafo 1. L’agenzia di rating del credito descrive le disposizioni vigenti volte a garantire che la funzione di revisione responsabile della revisione delle metodologie di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sia indipendente dalle aree di attività responsabili dell’attività di rating.
3. L’agenzia di rating del credito descrive i controlli effettuati, tra cui i controlli realizzati mediante i sistemi informatici, per soddisfare gli obblighi di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 sui negoziati inerenti alle provvigioni e le norme concernenti le persone che partecipano alle attività di rating.
4. L’agenzia di rating del credito descrive ogni altra misura e controllo effettuati per garantire l’indipendenza dei propri analisti di rating.
Storico versioni
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