Art. 11 · Struttura organizzativa

Art. 11

Struttura organizzativa

In vigore dal 21 mar 2012
Struttura organizzativa 1.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM informazioni in merito alle politiche e alle procedure concernenti la funzione di controllo della conformità di cui all’allegato I, sezione A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1060/2009, alla funzione di revisione di cui all’allegato I, sezione A, punto 9, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e alle politiche e procedure stabilite per soddisfare gli obblighi di cui all’allegato I, sezione A, punti 4 e 10, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo comprendono le informazioni di cui all’allegato IV, punti 1, 3 e 4. 2.   Se le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1 sono applicate a livello di gruppo di imprese, l’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato IV, punto 2. 3.   L’agenzia di rating del credito fornisce all’AESFEM anche le informazioni di cui all’allegato X.
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