Art. 1
Oggetto
In vigore dal 21 mar 2012
Oggetto
Il presente regolamento specifica le norme relative alla presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di riferimento, che le agenzie di rating del credito sono tenute a mettere a disposizione presso un registro centrale ai sensi:
a)
dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009; e
b)
dell’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2012:448:oj#art-1