Art. 5 · Procedure di comunicazione

Art. 5

Procedure di comunicazione

In vigore dal 21 mar 2012
Procedure di comunicazione 1.   Le agenzie di rating del credito presentano file di dati conformi agli schemi XML forniti dall’AESFEM e utilizzando il sistema di comunicazione stabilito dall’AESFEM. Esse nominano i file in base alla convenzione di denominazione indicata dall’AESFEM. 2.   Le agenzie di rating del credito conservano i file inviati all’AESFEM e da questa ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta. 3.   Nel caso in cui individuino errori materiali nei dati comunicati, le agenzie di rating del credito cancellano e sostituiscono i dati pertinenti. 4.   Per cancellare i dati, le agenzie di rating del credito inviano all’AESFEM un file che include i campi specificati nella tabella 3 dell’allegato. Dopo la cancellazione dei dati originari, le agenzie di rating del credito inviano la nuova versione dei dati utilizzando un file che comprenda i campi specificati nella tabella 1 o nella tabella 2 dell’allegato, a seconda dei casi.
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