Art. 2
Principi in materia di comunicazione
In vigore dal 21 mar 2012
Principi in materia di comunicazione
1. Le agenzie di rating del credito rispettano gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sono responsabili della correttezza e della completezza dei dati comunicati all’AESFEM.
2. Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di presentare i rapporti richiesti a norma del presente regolamento per proprio conto e per conto degli altri membri del gruppo. Ogni agenzia di rating del credito per conto della quale viene presentato un rapporto è identificata nei dati trasmessi all’AESFEM.
3. I rapporti trasmessi a norma del presente regolamento sono presentati mensilmente e forniscono i dati di rating relativi al mese di calendario precedente.
4. Le agenzie di rating del credito con meno di 50 dipendenti non appartenenti ad un gruppo di agenzie di rating del credito possono presentare rapporti ogni due mesi fornendo i dati di rating riferiti ai due mesi di calendario precedenti, salvo che l’AESFEM informi l’agenzia che deve inviare rapporti mensilmente tenuto conto del carattere, della complessità e della gamma dei suoi rating del credito.
5. I rapporti sono presentati all’AESFEM entro quindici giorni dalla fine del periodo oggetto del rapporto.
6. Le agenzie di rating del credito comunicano immediatamente all’AESFEM eventuali circostanze eccezionali che possono impedire temporaneamente o ritardare la loro capacità di fornire i dati richiesti dal presente regolamento.
Storico versioni
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