Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 mar 2012
Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue: 1) all’articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente testo: «Domande di titoli possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10 , 0402 21 e 0402 29 .»; 2) all’articolo 28, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente testo: «Pena l’irricevibilità, deve essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura combinata e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l’organismo competente di un unico Stato membro.»; 3) l’articolo 31 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo: «Entro il quinto giorno lavorativo che segue la scadenza del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l’assenza di domande.»; b) al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente testo: «Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione è svincolata immediatamente. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate. Se i quantitativi di prodotto oggetto delle domande di titoli non superano i contingenti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, la Commissione ripartisce i quantitativi rimanenti in proporzione ai quantitativi richiesti, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo derivante dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino. Gli operatori comunicano all’autorità competente il quantitativo supplementare che essi accettano, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione. La cauzione costituita è aumentata in conseguenza.»; 4) l’articolo 32 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente testo: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del mese di febbraio e per ognuna delle due parti del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, suddivisi in base al codice di prodotto della nomenclatura combinata.»; b) al paragrafo 2, si aggiunge il seguente comma: «Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, il titolo d’esportazione è valido altresì pere qualsiasi prodotto dei codici di cui all’articolo 27, paragrafo 2), primo comma.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo: «5.   Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ognuna delle due parti del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di dodici mesi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi, suddivisi per codice di nomenclatura combinata: — il quantitativo per il quale non sono stati rilasciati o annullati titoli, — il quantitativo esportato.»; 5) all’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1.   Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7 e 10.»
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