Art. 1
In vigore dal 19 mar 2012
La denominazione figurante nell’allegato I del presente regolamento è registrata.
Tuttavia, le imprese elencate nell'allegato II del presente regolamento possono continuare a utilizzare la suddetta denominazione per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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