Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 mar 2012
La denominazione figurante nell’allegato I del presente regolamento è registrata. Tuttavia, le imprese elencate nell'allegato II del presente regolamento possono continuare a utilizzare la suddetta denominazione per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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