Art. 1 · Modifiche al regolamento (CE) n. 1234/2007

Art. 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 1234/2007

In vigore dal 14 mar 2012
Modifiche al regolamento (CE) n. 1234/2007 Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato: 1) all’articolo 122, primo comma, lettera a), è inserito il punto seguente: «iii bis) latte e prodotti lattiero-caseari;» 2) all’articolo 123 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Gli Stati membri possono inoltre riconoscere le organizzazioni interprofessionali che: a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a); c) svolgono, in una o più regioni dell’Unione, nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività: i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale; ii) contribuire a un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato; iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni; iv) esplorare potenziali mercati d’esportazione; v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente; vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l’altro promuovendo l’innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore; viii) ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali; ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione; x) valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.»; 3) nella parte II, titolo II, capo II, è inserita la sezione seguente: « Sezione II bis Norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Articolo 126 bis Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.   Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che: a) soddisfi le condizioni di cui all’articolo 122, primo comma, lettere b) e c); b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a opera del rispettivo Stato membro; c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della propria attività, nonché la concentrazione dell’offerta; d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo. 2.   In risposta a una domanda, gli Stati membri possono riconoscere un’associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l’associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un’organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis). Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 3 ottobre 2012. 4.   Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento a un’organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede; b) svolgono, a intervalli regolari da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo; c) in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle misure previste dal presente capo, comminano a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato; d) informano la Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, in merito a ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell’anno civile precedente. Articolo 126 ter Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni: a) soddisfino le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 4; b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi; c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all’articolo 123, paragrafo 4, lettera a); d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 2.   Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4. 3.   Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un’organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 e/o 2, gli Stati membri: a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti in merito alla concessione del riconoscimento all’organizzazione interprofessionale; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede; b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento; c) in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato; d) revocano il riconoscimento se: i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti; ii) l’organizzazione interprofessionale aderisce ad accordi, decisioni o pratiche concordate di cui all’articolo 177 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale; iii) l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’articolo 177 bis, paragrafo 2; e) notificano alla Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell’anno civile precedente. Articolo 126 quater Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.   Un’organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riconosciuta ai sensi dell’articolo 122 può negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore, ai sensi dell’articolo 185 septies, paragrafo 1. 2.   Le trattative da parte dell’organizzazione di produttori possono avere luogo: a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all’organizzazione di produttori; b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti; c) purché, per una determinata organizzazione di produttori: i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell’Unione; e ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; e iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di detto Stato membro; d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un’altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse; e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione degli agricoltori a una cooperativa conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni previste in o derivate da tali statuti; e f) purché l’organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative. 3.   In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un’organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione totale annua di latte inferiore alle 500 000 tonnellate non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro. 4.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche i gruppi di tali organizzazioni di produttori. 5.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell’Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili. 6.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l’autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere che una particolare trattativa da parte dell’organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2. Negli altri casi tale decisione è presa dall’autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate. 7.   Ai fini del presente articolo: a) per “autorità nazionale garante della concorrenza” si intende l’autorità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (*1); b) per “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (*2). 8.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6. Articolo 126 quinquies Regolazione dell’offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta 1.   Su richiesta di un’organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, o un gruppo di operatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006. 2.   Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all’esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell’area geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. 3.   Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l’area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio. 4.   Le norme di cui al paragrafo 1: a) disciplinano solo la gestione dell’offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l’offerta di tale formaggio alla domanda; b) hanno effetto solo sul prodotto in questione; c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, come previsto al paragrafo 1; d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1; e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione; f) non consentono la fissazione dei prezzi, nemmeno quando i prezzi sono fissati a titolo orientativo o di raccomandazione; g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile; h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l’accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori; i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato; j) non pregiudicano l’articolo 126 quater. 5.   Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione. 6.   Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1. 7.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati membri in merito a ogni notifica di tali norme. 8.   La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano a uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2. Articolo 126 sexies Competenze della Commissione in relazione alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.   Per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all’efficacia dell’azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, la Commissione ha il potere, a norma dell’articolo 196 bis, di adottare atti delegati per stabilire: a) le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori; b) le norme relative all’istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale; c) norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 126 quater, paragrafo 3. 2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per: a) l’attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 126 bis e 126 ter; b) le notifiche previste dall’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f); c) le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 126 bis, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 126 ter, paragrafo 3, lettera e), dell’articolo 126 quater, paragrafo 8, e dell’articolo 126 quinquies, paragrafo 7; d) le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2. (*1)   GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Nota editoriale: titolo del regolamento (CE) n. 1/2003 è stato adattato per tenere conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all’articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era agli articoli 81 e 82 del trattato." (*2)   GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;" 4) nell’articolo 175 le parole «fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento» sono sostituite dalle parole «fatti salvi gli articoli da 176 a 177 bis del presente regolamento»; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 177 bis Accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.   L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 123, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto se: a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sono stati notificati alla Commissione; e b) entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione, senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2, non ha accertato l’incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria. 3.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b). 4.   Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell’Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che: a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità; b) possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati; c) possono creare distorsioni di concorrenza e non sono indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale; d) comportano la fissazione di prezzi; e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. 5.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, essa adotta, senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2, una decisione con cui si dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica all’accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione. La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all’organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest’ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell’accordo. Tuttavia, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità. 7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l’applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.»; 6) l’articolo 184 è così modificato: a) il punto 6 è sostituito dal seguente: «6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull’andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate;» b) è aggiunto il seguente punto: «9) al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull’andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rivolgendo particolare attenzione all’attuazione dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), dell’articolo 123, paragrafo 4, e degli articoli 126 quater, 126 quinquies, 177 bis, 185 sexies e 185 septies, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l’obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate.»; 7) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 185 sexies Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari Dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 185 septies si intende per “primo acquirente” un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori al fine di: a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso qualora tali attività siano svolte a suo nome, in virtù di un contratto; b) cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma. La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e tempistica di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2. Articolo 185 septies Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.   Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un’offerta scritta di contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o detta offerta di contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo si intende per “collettore” un’impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo. 2.   Il contratto e/o l’offerta di contratto: a) è stipulato prima della consegna; b) è stipulato per iscritto; e c) comprende, fra l’altro, i seguenti elementi: i) il prezzo da pagare alla consegna, che: — è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o — è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne; iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; iv) le precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento; v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e vi) le disposizioni applicabili in caso di forza maggiore. 3.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario un contratto e/o un’offerta di contratto se l’agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l’agricoltore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detti statuti o ai sensi di essi contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c). 4.   Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma: i) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima, applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno; e/o ii) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un’offerta scritta per un contratto all’agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l’offerta debba comprendere una durata minima per il contratto prevista dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno. Il secondo comma non pregiudica il diritto dell’agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c). 5.   Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate. 6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all’uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.»; 8) nella parte VII, capo I, sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 196 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 126 sexies, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 2 aprile 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di poteri di cui all’articolo 126 sexies, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 126 sexies, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 196 ter Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (*3). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*3)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;" 9) all’articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), l’articolo 123, paragrafo 4, e gli articoli 126 bis, 126 ter, 126 sexies e 177 bis, si applicano a decorrere da 2 aprile 2012 fino al 30 giugno 2020 e gli articoli 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies e 185 septies si applicano a decorrere da 3 ottobre 2012 fino al 30 giugno 2020.»
Storico versioni

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