Art. 4 · Interoperabilità

Art. 4

Interoperabilità

In vigore dal 14 mar 2012
Interoperabilità 1.   Gli schemi di pagamento utilizzati dai PSP per effettuare bonifici e addebiti diretti rispettano le seguenti condizioni: a) le loro norme sono le stesse per operazioni nazionali o transfrontaliere di bonifico all’interno dell’Unione e, analogamente, per operazioni nazionali o transfrontaliere di addebito diretto all’interno dell’Unione; e b) i partecipanti rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all’interno dell’Unione, prendendo in considerazione unicamente i PSP che effettuano, rispettivamente, bonifici o addebiti diretti. Ai fini del primo comma, lettera b), quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, sono presi in considerazione unicamente gli Stati membri in cui detti servizi sono messi a disposizione dai PSP e solo i PSP che li prestano. 2.   Il gestore o, in assenza di un gestore ufficiale, i partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio all’interno dell’Unione garantiscono l’interoperabilità tecnica del loro sistema di pagamento con altri sistemi di pagamento al dettaglio nell’ambito dell’Unione mediante l’uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, essi non adottano regole commerciali che limitino l’interoperabilità con altri sistemi di pagamento al dettaglio all’interno dell’Unione. I sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (14), sono unicamente tenuti a garantire l’interoperabilità tecnica con altri sistemi di pagamento designati ai sensi della medesima direttiva. 3.   Il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non è ostacolato da impedimenti tecnici. 4.   Il proprietario dello schema di pagamento o, in assenza di un proprietario ufficiale dello schema di pagamento, il partecipante principale di un nuovo schema di pagamento al dettaglio che abbia partecipanti in almeno otto Stati membri, può rivolgersi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato per ottenere un’esenzione temporanea dalle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Tali autorità competenti possono concedere, previa consultazione delle autorità competenti degli altri Stati membri in cui il nuovo schema di pagamento entrante ha un partecipante, della Commissione e della BCE, tale esenzione per un periodo massimo di tre anni. Dette autorità competenti basano la propria decisione sulle capacità che il nuovo schema di pagamento entrante ha di trasformarsi in uno schema di pagamento paneuropeo a pieno titolo e sul suo contributo al miglioramento della concorrenza o alla promozione dell’innovazione. 5.   Ad eccezione dei servizi di pagamento che beneficiano di una deroga ai sensi dell’, paragrafo 4, il presente articolo entra in vigore il 1o febbraio 2014.
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