Art. 17 · Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009

Art. 17

Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009

In vigore dal 14 mar 2012
Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009 Il regolamento (CE) n. 924/2009 è così modificato: 1) all’, il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. “fondi”, banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (*1); (*1)   GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento agli utilizzatori di servizi di pagamento per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.»; 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell’, paragrafo 1, all’utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l’IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (*2), il relativo BIC del conto di pagamento nell’altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l’utilizzatore dell’importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l’utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo. (*2)   GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.»;" 4) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   A decorrere dal 1o febbraio 2016, gli Stati membri sopprimono gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti.»; 5) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»; b) al paragrafo 2, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»; c) al paragrafo 3, la data «1o novembre 2012» è sostituita da «1o febbraio 2017»; 6) l’ è soppresso.
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