Art. 12 · Procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso

Art. 12

Procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso

In vigore dal 14 mar 2012
Procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso 1.   Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso stragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli USP e i loro PSP. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti o, se del caso, istituiscono nuovi organismi. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di cui al paragrafo 1 entro il 1o febbraio 2013. Essi notificano senza indugio alla Commissione ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che il presente articolo si applichi unicamente agli USP che sono consumatori o unicamente a quelli che sono consumatori e microimprese. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o agosto 2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:260:oj#art-12