Art. 11 · Sanzioni

Art. 11

Sanzioni

In vigore dal 14 mar 2012
Sanzioni 1.   Entro il 1o febbraio 2013, gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1o agosto 2013 e le notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse. 2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai consumatori.
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