Art. 11
Sanzioni
In vigore dal 14 mar 2012
Sanzioni
1. Entro il 1o febbraio 2013, gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1o agosto 2013 e le notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai consumatori.
Storico versioni
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