Art. 8
In vigore dal 14 mar 2012
1. Ai fini della tracciabilità, l’autorizzazione all’esportazione e la licenza o autorizzazione all’importazione rilasciata dal paese terzo d’importazione e la documentazione di accompagnamento contengono congiuntamente le seguenti informazioni:
a)
date di rilascio e di scadenza;
b)
luogo di rilascio;
c)
il paese di esportazione;
d)
il paese di importazione;
e)
se pertinente, il paese terzo o i paesi terzi di transito;
f)
il destinatario;
g)
il destinatario finale, se noto al momento della spedizione;
h)
i dettagli che consentono l’identificazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni e la relativa quantità, compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle armi da fuoco.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nella licenza o nell’autorizzazione all’importazione, sono fornite anticipatamente dall’esportatore ai paesi terzi di transito, al più tardi entro la spedizione.
Storico versioni
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