Art. 21

Art. 21

In vigore dal 14 mar 2012
1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi le misure di cui all’. 2.   Entro il 19 aprile 2012 ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione circa le autorità nazionali competenti per l’attuazione degli . In base a tali informazioni, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, un elenco di dette autorità e lo aggiorna annualmente. 3.   Entro il 19 aprile 2017 su richiesta del gruppo di coordinamento e comunque ogni dieci anni, la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la preparazione della relazione, ivi incluse le informazioni relative all’utilizzo della procedura unica prevista all’, paragrafo 2.
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