Art. 2
In vigore dal 14 mar 2012
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
«arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente ai sensi dell’allegato I.
Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se:
—
ha l’aspetto di un’arma da fuoco, e
—
come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;
2)
«parti», qualsiasi elemento o elemento di ricambio di cui all’allegato I specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
3)
«componenti essenziali», il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte;
4)
«munizione», l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un’arma da fuoco, di cui all’allegato I, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;
5)
«armi da fuoco disattivate», oggetti altrimenti conformi alla definizione di arma da fuoco che sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.
Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti affinché tali misure di disattivazione siano verificate da un’autorità competente. Nel quadro di tale verifica, gli Stati membri provvedono al rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell’arma da fuoco o all’applicazione sull’arma da fuoco di una marcatura ben visibile in tal senso;
6)
«esportazione»:
a)
un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
b)
una riesportazione ai sensi dell’articolo 182 del regolamento (CEE) n. 2913/92, esclusi i prodotti che circolano nell’ambito del regime di transito esterno di cui all’articolo 91 di tale regolamento in caso di mancato espletamento delle formalità di riesportazione di cui all’articolo 182, paragrafo 2, di tale regolamento;
7)
«persona», una persona fisica, una persona giuridica e, laddove ammesso dalla normativa vigente, un’associazione di persone avente la capacità di agire ma priva dello status giuridico di persona giuridica;
8)
«esportatore», qualsiasi persona stabilita nell’Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio dell’articolo al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, per esportatore si intende la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Qualora una persona stabilita al di fuori dell’Unione ai sensi del contratto sul quale si basa l’esportazione maturi il diritto di disporre delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, si considera esportatore la parte contraente stabilita nell’Unione;
9)
«territorio doganale dell’Unione», il territorio ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 2913/92;
10)
«dichiarazione d’esportazione», l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la propria volontà di sottoporre armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni al regime di esportazione;
11)
«esportazione temporanea», la circolazione di armi da fuoco che escono dal territorio doganale dell’Unione e sono destinate alla reimportazione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi;
12)
«transito», l’operazione di trasporto di merci che escono dal territorio doganale dell’Unione, attraversano il territorio di uno o più paesi terzi e hanno destinazione finale in un altro paese terzo;
13)
«trasbordo», il transito che comporta l’operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico, a fini di riesportazione, in genere su un altro mezzo di trasporto;
14)
«autorizzazione all’esportazione»:
a)
un’autorizzazione o una licenza singola concessa a uno specifico esportatore per una spedizione di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale identificato o destinatario di un paese terzo; o
b)
un’autorizzazione o una licenza multipla concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o destinatario identificato di un paese terzo; o
c)
un’autorizzazione o una licenza globale concessa a uno specifico esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni a diversi utilizzatori finali o destinatari individuati di uno o più paesi terzi;
15)
«traffico illecito», l’importazione, l’esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso il territorio di uno Stato membro verso il territorio di un paese terzo, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a)
lo Stato membro interessato non lo autorizza in conformità delle disposizioni del presente regolamento;
b)
le armi da fuoco non sono provviste di marcatura in conformità dell’, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/477/CEE;
c)
al momento dell’importazione le armi da fuoco importate non sono provviste di marcatura, quantomeno di una semplice marcatura che consenta di identificare il primo paese di importazione all’interno dell’Unione europea oppure, in mancanza di una tale marcatura, di una marcatura unica che identifichi le armi da fuoco importate;
16)
«tracciabilità», il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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