Art. 17

Art. 17

In vigore dal 14 mar 2012
1.   In occasione dell’espletamento delle formalità doganali per l’esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni presso l’ufficio doganale di esportazione, l’esportatore fornisce la prova che tutte le autorizzazioni all’esportazione necessarie sono state ottenute. 2.   Può essere richiesto all’esportatore di fornire una traduzione in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata dei documenti prodotti a titolo di prova. 3.   Fatte salve le competenze loro attribuite ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, gli Stati membri sospendono, per un periodo non superiore a dieci giorni, la procedura di esportazione dal loro territorio o, se necessario, impediscono in altro modo che le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni coperte da valida autorizzazione all’esportazione lascino il territorio doganale dell’Unione attraverso il loro territorio, qualora abbiano ragioni di sospettare che: a) al momento della concessione dell’autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o b) le circostanze siano cambiate sostanzialmente dalla concessione dell’autorizzazione. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può essere esteso a trenta giorni. 4.   Entro il periodo o l’estensione del periodo di cui al paragrafo 3, gli Stati membri autorizzano l’esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, oppure adottano provvedimenti ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b).
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