Art. 9 · Metodo di notifica e comunicazione al pubblico

Art. 9

Metodo di notifica e comunicazione al pubblico

In vigore dal 14 mar 2012
Metodo di notifica e comunicazione al pubblico 1.   La notifica o la comunicazione al pubblico di cui agli o 8 contiene i dati relativi all’identità della persona fisica o giuridica che detiene la posizione in questione, la dimensione della posizione in questione, l’emittente nei cui confronti la posizione in questione è detenuta e la data alla quale la posizione in questione è stata creata, modificata o ha cessato di essere detenuta. Ai fini degli le persone fisiche e giuridiche che detengono importanti posizioni corte nette conservano, per un periodo di cinque anni, i dati relativi alle posizioni lorde che costituiscono un’importante posizione corta netta. 2.   L’ora pertinente per il calcolo di una posizione corta netta è la mezzanotte alla fine del giorno di negoziazione in cui la persona fisica o giuridica detiene la posizione in questione. Tale ora si applica a tutte le operazioni, indipendentemente dai mezzi di negoziazione utilizzati, comprese le operazioni eseguite con negoziazione manuale o automatica, e senza tener conto del fatto se le operazioni si siano svolte durante il normale orario di negoziazione. La notifica o comunicazione al pubblico è effettuata non oltre le ore 15:30 del giorno di negoziazione seguente. Gli orari indicati nel presente paragrafo sono calcolati secondo l’ora nello Stato membro dell’autorità competente interessata cui la posizione in questione dev’essere notificata. 3.   La notifica delle informazioni all’autorità competente interessata garantisce la riservatezza delle informazioni e include i meccanismi di autentificazione della fonte della notifica. 4.   La comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all’ è effettuata in modo da garantire un rapido accesso alle informazioni su base non discriminatoria. Dette informazioni sono inserite in un sito Internet centrale gestito o controllato dall’autorità competente interessata. Le autorità competenti comunicano l’indirizzo di tale sito Internet all’Aesfem che, a sua volta, inserisce nel proprio sito Internet un collegamento a tutti i siti Internet centrali di questo tipo. 5.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire ai fini del paragrafo 1. L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 4, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni. L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012. Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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