Art. 7 · Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano

Art. 7

Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano

In vigore dal 14 mar 2012
Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano 1.   Una persona fisica o giuridica che detiene una posizione corta netta in relazione al debito sovrano emesso notifica all’autorità competente interessata, conformemente all’, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto delle soglie di notifica rilevanti per l’emittente sovrano in questione. 2.   Le soglie di notifica rilevanti consistono nell’ammontare iniziale e nei successivi livelli incrementali in relazione ad ogni emittente sovrano, come specificato dalle misure adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. L’Aesfem pubblica sul proprio sito Internet le soglie di notifica per ciascuno Stato membro. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, per precisare gli importi e i livelli incrementali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione: a) assicura che le soglie non siano stabilite ad un livello tale da richiedere la notifica di posizioni di valore minimo; b) tiene conto dell’importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano e della dimensione media delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato relative al debito sovrano di tale emittente sovrano; e c) tiene conto della liquidità di ciascun mercato di obbligazioni sovrane.
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