Art. 40
Comunicazione di informazioni a paesi terzi
In vigore dal 14 mar 2012
Comunicazione di informazioni a paesi terzi
Un’autorità competente può trasferire ad un’autorità di vigilanza di un paese terzo dati e analisi dei dati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’ o 26 della direttiva 95/46/CE, ma tale trasferimento è effettuato solo in casi individuali. L’autorità competente è convinta che il trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento. Tale trasferimento ha luogo a patto che il paese terzo non trasferisca i dati all’autorità di vigilanza di un altro paese terzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente.
Un’autorità competente può comunicare le informazioni riservate a norma dell’ e provenienti da un’autorità competente di un altro Stato membro ad un’autorità di vigilanza di un paese terzo, soltanto quando l’autorità competente abbia ottenuto l’accordo espresso dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, laddove applicabile, può comunicare tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il proprio accordo.
Storico versioni
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