Art. 35 · Obbligo di cooperazione

Art. 35

Obbligo di cooperazione

In vigore dal 14 mar 2012
Obbligo di cooperazione Le autorità competenti cooperano quando sia necessario o opportuno ai fini del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle funzioni ad esse impostea norma del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:236:oj#art-35