Art. 34 · Segreto professionale

Art. 34

Segreto professionale

In vigore dal 14 mar 2012
Segreto professionale 1.   L’obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona fisica o giuridica cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni riservate coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non quando tale comunicazione sia necessaria a fini di procedimenti giudiziari. 2.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altri affari di natura economica o personale sono considerate riservate e soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiari al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro comunicazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
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