Art. 32 · Autorità competenti

Art. 32

Autorità competenti

In vigore dal 14 mar 2012
Autorità competenti Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti ai fini del presente regolamento. Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, esso specifica chiaramente i loro rispettivi ruoli e designa l’autorità responsabile per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alle suddette designazioni.
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