Art. 32
Autorità competenti
In vigore dal 14 mar 2012
Autorità competenti
Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti ai fini del presente regolamento.
Qualora uno Stato membro designi più di un’autorità competente, esso specifica chiaramente i loro rispettivi ruoli e designa l’autorità responsabile per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri.
Gli Stati membri informano la Commissione, l’Aesfem e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alle suddette designazioni.
Storico versioni
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