Art. 31 · Indagini dell’Aesfem

Art. 31

Indagini dell’Aesfem

In vigore dal 14 mar 2012
Indagini dell’Aesfem L’Aesfem può, su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, condurre un’indagine su una particolare questione o prassi relativa alle vendite allo scoperto o all’uso di credit default swap per valutare se tale questione o prassi costituisca una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato nell’Unione. Entro tre mesi dalla conclusione di detta indagine, l’Aesfem pubblica una relazione in cui espone le proprie conclusioni e le eventuali raccomandazioni in merito a tale questione o prassi.
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