Art. 30 · Ulteriore specificazione di eventi o sviluppi sfavorevoli

Art. 30

Ulteriore specificazione di eventi o sviluppi sfavorevoli

In vigore dal 14 mar 2012
Ulteriore specificazione di eventi o sviluppi sfavorevoli Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per precisare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti e l’Aesfem devono tener conto nello stabilire in quali casi si siano verificati gli eventi o sviluppi sfavorevoli di cui agli articoli da 18 a 21 e all’ o le minacce di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
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