Art. 3 · Posizioni corte e lunghe

Art. 3

Posizioni corte e lunghe

In vigore dal 14 mar 2012
Posizioni corte e lunghe 1.   Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione corta con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso: a) vendita allo scoperto di un titolo azionario emesso da una società o di uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano; b) la realizzazione di un’operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di diminuzione del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito. 2.   Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione lunga con riferimento al capitale azionario emesso o al debito sovrano emesso: a) detenzione di un titolo azionario emesso da una società o di un titolo di debito emesso dall’emittente sovrano; b) la realizzazione di un’operazione che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a), laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica che effettua tale transazione in caso di aumento del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il calcolo della posizione corta o della posizione lunga, per le posizioni detenute indirettamente dal soggetto interessato, anche sotto forma di indici, panieri di titoli o interessi in fondi negoziati in borsa (ETF) o entità simile, è effettuato dalla persona fisica o giuridica interessata secondo criteri ragionevoli, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili circa la composizione dei pertinenti indici o panieri di titoli o degli interessi detenuti dal pertinente fondo negoziato in borsa (ETF) o entità simile. Nel calcolo delle posizioni corte o lunghe, nessuno è obbligato a ottenere informazioni in tempo reale da qualsivoglia persona in merito a detta composizione. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il calcolo di una posizione corta o di una posizione lunga con riferimento al debito sovrano, comprende qualsiasi credit default swap su emittenti sovrani relativo all’emittente sovrano. 4.   Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto una posizione lunga che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento al capitale azionario emesso da una posizione corta che tale persona fisica o giuridica detiene con riferimento a detto capitale è considerata una posizione corta netta con riferimento al capitale azionario emesso dalla società in questione. 5.   Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto ogni posizione lunga che una persona fisica o giuridica detenga con riferimento al debito sovrano emesso e ogni posizione lunga in titoli di debito di un emittente sovrano la cui quotazione sia strettamente correlata a quella del debito sovrano in questione da ogni posizione corta detenuta da tale persona fisica o giuridica con riferimento allo stesso debito sovrano, è considerata una posizione corta netta con riferimento al debito sovrano emesso dall’emittente sovrano in questione. 6.   Il calcolo del debito sovrano a norma dei paragrafi da 1 a 5 è effettuato per ogni singolo emittente sovrano anche se i soggetti che emettono debito sovrano per conto dell’emittente sovrano sono soggetti separati. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, per specificare: a) i casi in cui si considera che una persona fisica o giuridica detenga un titolo azionario o uno strumento di debito ai fini del paragrafo 2; b) i casi in cui una persona fisica o giuridica detiene una posizione corta netta ai fini dei paragrafi 4 e 5 e il metodo di calcolo di tale posizione; c) il metodo di calcolo delle posizioni ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati. Ai fini del primo comma, lettera c), il metodo di calcolo tiene conto, specie nel caso in cui per un particolare emittente si perseguano differenti strategie di investimento con più fondi distinti gestiti dallo stesso soggetto, se in relazione a uno specifico emittente si persegua la stessa strategia di investimento con più di un fondo, e se nella stessa entità più di un portafoglio è gestito su base discrezionale con la stessa strategia di investimento in relazione a uno specifico emittente.
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