Art. 27
Coordinamento da parte dell’Aesfem
In vigore dal 14 mar 2012
Coordinamento da parte dell’Aesfem
1. L’Aesfem svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma della sezione 1. In particolare, l’Aesfem provvede affinché le autorità competenti adottino un’impostazione coerente per quanto riguarda le misure adottate, in particolare in merito a quando sia necessario utilizzare i poteri di intervento, il tipo di misure imposte, l’inizio e la durata di tali misure.
2. Dopo aver ricevuto la notifica a norma dell’ di eventuali misure da imporre o prorogare in conformità degli o 21, l’Aesfem emette entro ventiquattro ore un parere in cui dichiara se giudica la misura, esistente o proposta, necessaria per affrontare le circostanze eccezionali. Il parere precisa se l’Aesfem ritenga che si siano verificati eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno o più Stati membri, se la misura esistente o proposta sia opportuna e proporzionata per affrontare la minaccia e se la durata proposta per tale misura sia giustificata. Se l’Aesfem ritiene che l’adozione di misure da parte delle altre autorità competenti sia necessaria per affrontare la minaccia, lo dichiara parimenti nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem.
3. Quando un’autorità competente propone di adottare o adotta delle misure contrarie al parere dell’Aesfem emesso a norma del paragrafo 2, o si astiene dall’adottare misure, contrariamente a quanto raccomandato in un parere emesso dall’Aesfem a norma di detto paragrafo, pubblica sul suo sito Internet, entro ventiquattro ore dal ricevimento del parere dell’Aesfem, un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni. Se una tale situazione si verifica, l’Aesfem considera se siano soddisfatte le condizioni e sia opportuno far uso dei suoi poteri di intervento di cui all’.
4. L’Aesfem riesamina le misure di cui al presente articolo regolarmente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. La misura decade automaticamente se non è rinnovata entro la fine di tale periodo di tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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