Art. 23 · Potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo

Art. 23

Potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo

In vigore dal 14 mar 2012
Potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo 1.   Quando il prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione ha subito una diminuzione significativa durante un solo giorno di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura in tale sede del giorno di negoziazione precedente, l’autorità competente dello Stato membro di origine per tale sede verifica se sia opportuno vietare o porre delle restrizioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l’avvio di vendite allo scoperto dello strumento finanziario in tale sede di negoziazione o altrimenti porre delle restrizioni alle operazioni su detto strumento finanziario in tale sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata del prezzo di detto strumento finanziario. Quando l’autorità competente si convince, in virtù del primo comma, che sia opportuno agire in questo senso, nel caso di un titolo azionario o di uno strumento di debito, essa vieta o pone delle restrizioni alle persone fisiche e giuridiche, per quanto riguarda l’avvio di una vendita allo scoperto in tale sede di negoziazione o, nel caso di un altro tipo di strumento finanziario, pone delle restrizioni alle operazioni in tale strumento finanziario in detta sede di negoziazione allo scopo di impedire una diminuzione disordinata della quotazione dello strumento finanziario. 2.   La misura di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo non superiore alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione nel quale si è verificata la diminuzione del prezzo. Se alla fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui si è verificata la diminuzione del prezzo si registri, nonostante la misura imposta, un’ulteriore significativa diminuzione pari almeno alla metà dell’ammontare di cui al paragrafo 5 nel valore dello strumento finanziario, rispetto al prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione, l’autorità competente può prorogare la misura di un ulteriore periodo, non superiore ai due giorni di negoziazione successivi alla chiusura del secondo giorno di negoziazione. 3.   La misura di cui al paragrafo 1 si applica in circostanze o è soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario. 4.   Un’autorità competente dello Stato membro d’origine di una sede di negoziazione in cui in un singolo giorno di negoziazione uno strumento finanziario abbia subito una perdita di valore ai sensi del paragrafo 5, comunica formalmente all’Aesfem la decisione adottata ai sensi del paragrafo 1, entro due ore dalla chiusura di tale giorno di negoziazione. L’Aesfem informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro d’origine delle sedi in cui è negoziato lo stesso strumento finanziario. Se un’autorità competente non concorda con l’azione adottata da un’altra autorità competente su uno strumento finanziario negoziato in sedi diverse soggette a diverse autorità competenti, l’Aesfem può prestare assistenza alle autorità in questione per trovare un accordo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. La conciliazione è ultimata entro la mezzanotte alla fine dello stesso giorno di negoziazione. Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo durante la fase di conciliazione, l’Aesfem può adottare una decisione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. La decisione è adottata prima dell’apertura del giorno di contrattazione seguente. 5.   La diminuzione del valore è pari al 10 % o più nel caso di un titolo azionario liquido, quale definito all’ del regolamento (CE) n. 1287/2006, e ad un ammontare da specificarsi da parte della Commissione, per i titoli azionari illiquidi e per altre categorie di strumenti finanziari. 6.   L’Aesfem può emettere e trasmettere alla Commissione un parere in merito all’adeguamento della soglia di cui al paragrafo 5, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, per modificare le soglie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari. 7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’, per specificare in cosa consista una diminuzione significativa di valore per gli strumenti finanziari diversi dai titoli azionari liquidi, tenendo conto delle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari e delle differenze in termini di volatilità. 8.   Al fine di assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della diminuzione del 10 % per i titoli azionari liquidi e della diminuzione di valore specificata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 7. L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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