Art. 20 · Restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in circostanze eccezionali

Art. 20

Restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in circostanze eccezionali

In vigore dal 14 mar 2012
Restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in circostanze eccezionali 1.   Fatto salvo l’, un’autorità competente può adottare una o più misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando: a) si verificano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in uno o più altri Stati membri; e b) la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà un effetto negativo sull’efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici. 2.   Un’autorità competente può vietare o imporre condizioni relative a persone fisiche o giuridiche che effettuano: a) una vendita allo scoperto; o b) un’operazione diversa da una vendita allo scoperto che crea, o fa riferimento a, uno strumento finanziario laddove l’effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario. 3.   Una misura adottata a norma del paragrafo 2 può essere applicata a operazioni relative a tutti gli strumenti finanziari, agli strumenti finanziari di una categoria specifica o a uno specifico strumento finanziario. La misura può essere applicata in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall’autorità competente. In particolare, possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di supporto agli scambi e alle operazioni di mercato primario.
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