Art. 17 · Esenzione per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario

Art. 17

Esenzione per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario

In vigore dal 14 mar 2012
Esenzione per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario 1.   Gli non si applicano alle operazioni effettuate a causa di attività di supporto agli scambi. 2.   La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, adottare decisioni che stabiliscono che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che un mercato autorizzato in tale paese terzo ottempera ai requisiti giuridici vincolanti che sono, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al paragrafo 1, equivalenti ai requisiti di cui al titolo III della direttiva 2004/39/CE, di cui alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (13), e di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (14), e che sono oggetto di vigilanza e applicazione effettive in tale paese terzo. Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se in detto paese terzo: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a vigilanza e applicazione effettive su base continuativa; b) i mercati sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l’ammissione di titoli alla negoziazione in modo che tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili; c) gli emittenti di titoli sono soggetti a obblighi informazione periodica e costante garantendo un elevato livello di protezione degli investitori; e d) sono garantite la trasparenza e l’integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. 3.   Gli non si applicano alle attività di una persona fisica o giuridica quando, agendo in quanto operatore principale autorizzato a norma di un accordo concluso con un emittente sovrano, agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario in relazione a operazioni sul mercato primario o secondario concernenti titoli di debito sovrano. 4.   Gli del presente regolamento non si applicano ad una persona fisica o giuridica quando effettua una vendita allo scoperto di un titolo o ha una posizione corta netta nell’ambito di una operazione di stabilizzazione a norma del capo III del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (15). 5.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica solo quando la persona fisica o giuridica interessata abbia notificato per iscritto all’autorità competente del suo Stato membro d’origine che intende avvalersi dell’esenzione. La notifica è fatta almeno trenta giorni civili prima della data alla quale la persona fisica o giuridica intende avvalersi per la prima volta dell’esenzione. 6.   L’esenzione di cui al paragrafo 3 si applica solo quando l’operatore principale autorizzato abbia notificato per iscritto all’autorità competente interessata in relazione al debito sovrano in questione che intende avvalersi dell’esenzione. La notifica è fatta almeno trenta giorni civili prima della data alla quale la persona fisica o giuridica, agendo in quanto operatore principale autorizzato, intende avvalersi per la prima volta dell’esenzione. 7.   L’autorità competente di cui ai paragrafi 5 e 6 può proibire l’uso dell’esenzione se ritiene che la persona fisica o giuridica non soddisfi le condizioni previste dall’esenzione. L’eventuale divieto è imposto entro il periodo di trenta giorni civili di cui ai paragrafi 5 o 6, o successivamente, se l’autorità competente viene a conoscenza di modifiche intervenute nella situazione della persona fisica o giuridica, per effetto delle quali tale persona non soddisfa più le condizioni dell’esenzione. 8.   Un soggetto di un paese terzo non autorizzato nell’Unione invia la notifica di cui ai paragrafi 5 e 6 all’autorità competente della sede principale di negoziazione dell’Unione nella quale opera. 9.   Una persona fisica o giuridica che ha effettuato una notifica a norma del paragrafo 5 comunica prima possibile per iscritto all’autorità competente del suo Stato membro di origine se vi sono cambiamenti che modificano il diritto di tale persona ad avvalersi dell’esenzione o se non intende più avvalersene. 10.   Una persona fisica o giuridica che ha effettuato una notifica a norma del paragrafo 6 comunica prima possibile per iscritto all’autorità competente interessata in relazione al debito sovrano in questione, se vi sono cambiamenti che modificano il diritto di tale persona ad avvalersi dell’esenzione o se non intende più avvalersene. 11.   L’autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere informazioni, per iscritto, ad una persona fisica o giuridica che opera a titolo delle esenzioni di cui ai paragrafi 1, 3 o 4, in merito alle posizioni corte detenute o alle attività effettuate a titolo dell’esenzione. La persona fisica o giuridica trasmette le informazioni non oltre quattro giorni civili dalla presentazione della richiesta. 12.   Un’autorità competente notifica all’Aesfem entro due settimane dalla notifica, conformemente ai paragrafi 5 o 9, eventuali market maker e, conformemente ai paragrafi 6 o 10, eventuali operatori principali autorizzati che si avvalgono dell’esenzione ed eventuali market maker e operatori principali autorizzati che non si avvalgono più dell’esenzione. 13.   L’Aesfem pubblica e mantiene aggiornato sul suo sito Internet un elenco di market maker e operatori principali autorizzati che si avvalgono dell’esenzione. 14.   Una notifica a norma del presente articolo può essere effettuata da una persona all’autorità competente e da un’autorità competente all’Aesfem in qualsiasi momento entro sessanta giorni civili prima del 1o novembre 2012.
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