Art. 16 · Esenzione quando la sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo

Art. 16

Esenzione quando la sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo

In vigore dal 14 mar 2012
Esenzione quando la sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo 1.   Gli non si applicano ai titoli azionari di una società ammessa alla negoziazione in una sede di negoziazione all’interno dell’Unione quando la sede principale di negoziazione dei titoli si trova in un paese terzo. 2.   L’autorità competente interessata per i titoli azionari di una società che sono negoziati in una sede di negoziazione all’interno dell’Unione e in una sede situata in un paese terzo stabilisce, almeno una volta ogni due anni, se la sede principale di negoziazione di tali titoli si trovi in un paese terzo. L’autorità competente interessata notifica all’Aesfem i titoli azionari che consideri abbiano la propria sede principale di negoziazione in un paese terzo. Ogni due anni l’Aesfem pubblica l’elenco dei titoli azionari la cui sede principale di negoziazione si trova in un paese terzo. L’elenco è valido per un periodo di due anni. 3.   Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo del volume degli scambi per stabilire la sede principale di negoziazione di un titolo azionario. L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2012. Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire: a) la data alla quale deve essere effettuato il calcolo che determina la sede principale di negoziazione dei titoli azionari, nonché il periodo da considerare ai fini del calcolo; b) la data alla quale l’autorità competente interessata comunica all’Aesfem i titoli azionari la cui sede di principale negoziazione si trova in un paese terzo; c) la data a partire dalla quale l’elenco produce effetti a seguito della pubblicazione da parte dell’Aesfem. L’Aesfem presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012. Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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