Art. 15 · Procedure di esecuzione coattiva

Art. 15

Procedure di esecuzione coattiva

In vigore dal 14 mar 2012
Procedure di esecuzione coattiva 1.   La controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti: a) quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di esecuzione coattiva (buy-in) dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento; b) se l’esecuzione coattiva dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all’acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall’acquirente in conseguenza del mancato regolamento; e c) la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b). 2.   La controparte centrale in uno Stato membro che effettua servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure in grado di garantire che, quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non sia in grado di consegnare i titoli venduti alla data alla quale il regolamento è dovuto, tale persona debba procedere al versamento di somme giornaliere per ogni giorno di inadempimento. I versamenti giornalieri sono sufficientemente elevati da dissuadere le persone fisiche o giuridiche dall’omettere di effettuare il regolamento.
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