Art. 13 · Restrizioni alle vendite allo scoperto di un debito sovrano in assenza della disponibilità dei titoli

Art. 13

Restrizioni alle vendite allo scoperto di un debito sovrano in assenza della disponibilità dei titoli

In vigore dal 14 mar 2012
Restrizioni alle vendite allo scoperto di un debito sovrano in assenza della disponibilità dei titoli 1.   Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un debito sovrano solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il debito sovrano o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo; b) la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il debito sovrano o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei contratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista; c) la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo con un soggetto terzo in base al quale quest’ultimo ha confermato che il debito sovrano è stato localizzato o che altrimenti abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista. 2.   Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano se l’operazione serve a coprire una posizione lunga negli strumenti di debito di un emittente, la formazione del prezzo dei quali sia strettamente correlata a quella del debito sovrano in questione. 3.   Ove la liquidità del debito sovrano scenda al di sotto della soglia stabilita conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 4, l’autorità competente interessata può temporaneamente sospendere le restrizioni di cui al paragrafo 1. Prima di sospendere tali restrizioni, l’autorità competente interessata notifica all’Aesfem e alle altre autorità competenti la sospensione proposta. La sospensione è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi dalla data della sua pubblicazione sul sito Internet dell’autorità competente interessata. La sospensione può essere prorogata per periodi non superiori a sei mesi, se continuano a sussistere i motivi della sospensione. La sospensione decade automaticamente se non è prorogata entro la fine del periodo iniziale o di ogni successivo periodo di proroga. Entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell’autorità competente interessata, l’Aesfem emette un parere, sulla base del paragrafo 4, in merito alla sospensione o alla proroga della sospensione notificata. Il parere è pubblicato sul sito Internet dell’Aesfem. 4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’, per precisare i parametri e i metodi di calcolo della soglia di liquidità di cui al paragrafo 3 del presente articolo con riferimento al debito sovrano emesso. I parametri e i metodi di calcolo della soglia degli Stati membri sono stabiliti in modo tale che, una volta raggiunta, la soglia rappresenti un calo significativo rispetto al livello medio di liquidità per il debito sovrano in questione. La soglia è definita in base a criteri oggettivi specifici del mercato del debito sovrano in questione, fra cui l’importo totale del debito sovrano emesso in essere per ogni emittente sovrano. 5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l’Aesfem può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i tipi di accordi o le modalità che garantiscono adeguatamente che il debito sovrano sarà a disposizione per il regolamento. L’Aesfem tiene conto, in particolare, della necessità di preservare la liquidità dei mercati, soprattutto dei mercati delle obbligazioni sovrane e dei mercati dei pronti contro termine di obbligazioni sovrane. L’Aesfem presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012. Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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