Art. 12
Restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli
In vigore dal 14 mar 2012
Restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli
1. Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)
la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il titolo azionario o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo;
b)
la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il titolo azionario o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei contratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista;
c)
la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo con un terzo a norma del quale quest’ultimo ha confermato che il titolo azionario è stato localizzato e ha adottato nei confronti di terzi le misure necessarie affinché la persona fisica o giuridica abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista.
2. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, l’Aesfem elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i tipi di accordi, le modalità e le misure che garantiscono adeguatamente che il titolo azionario sarà a disposizione per il regolamento. Nel determinare quali misure siano necessarie per avere la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista, l’Aesfem tiene conto, tra l’altro, delle negoziazioni infragiornaliere e della liquidità dei titoli azionari.
L’Aesfem presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2012.
Il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma è conferito alla Commissione conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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