Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 mar 2012
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a)
agli strumenti finanziari ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all’interno dell’Unione, anche quando tali strumenti sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;
b)
ai prodotti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della direttiva 2004/39/CE, relativi ad uno strumento finanziario di cui alla lettera a), o ad un emittente di tale uno strumento finanziario, anche quando tali prodotti derivati sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;
c)
agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall’Unione e ai prodotti derivati di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, relativi o riferiti agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall’Unione.
2. Gli e dal 23 al 30 si applicano a tutti gli strumenti finanziari ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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