Art. 1
In vigore dal 13 mar 2012
In deroga all’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la campagna 2011/2012 le imprese che abbiano deciso di riportare alla campagna di commercializzazione successiva quantitativi di zucchero, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento, ne informano lo Stato membro interessato entro una data da stabilirsi da parte dallo stesso tra il 1o febbraio e il 15 agosto 2012.
Storico versioni
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