Art. 1
In vigore dal 9 mar 2012
Alle domande di titoli di importazione presentate il 5 e 6 marzo 2012, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 57,099350 %.
Per il mese di marzo 2012 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 12 marzo 2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:210:oj#art-1