Art. 7

Art. 7

In vigore dal 9 mar 2012
1.   Quando i fabbricanti forniscono le istruzioni per l’uso insieme al dispositivo su supporto elettronico portatile, o quando il dispositivo è munito di un sistema integrato che evidenzia le istruzioni, gli utilizzatori devono avere anche la possibilità di consultare le istruzioni elettroniche su un sito web. 2.   Il sito web che presenta le istruzioni di un dispositivo che sono fornite sotto forma elettronica e non su supporto cartaceo devono essere conformi ai seguenti requisiti: a) le istruzioni devono essere fornite in un formato comunemente utilizzato che può essere letto con un software di libero accesso; b) il sito è protetto contro le ingerenze di hardware e di software; c) funziona in modo da impedire per quanto possibile le interruzioni e gli errori di visualizzazione del server; d) precisa in quali lingue dell’Unione i fabbricanti forniscono le istruzioni per l’uso elettroniche; e) soddisfa i requisiti della direttiva 95/46/CE; f) l’indirizzo internet comunicato conformemente all’, paragrafo 2, è stabile e direttamente accessibile nei periodi determinati ai punti 9 e 10 dell’; g) tutte le versioni precedenti delle istruzioni per l’uso elettroniche e la loro data di pubblicazione sono presentate sul sito web.
Storico versioni

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