Art. 5 · Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Art. 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

In vigore dal 6 mar 2012
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni dell’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.
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