Art. 6 · Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Art. 6

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

In vigore dal 1 mar 2012
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato Gli Stati membri applicano la procedura di cui all’allegato V per valutare la conformità della classe di efficienza energetica dichiarata, il consumo di energia per ciclo, la classe di efficienza di condensazione se del caso, la capacità nominale, il consumo di energia nel modo spento e «stand-by», la durata del modo «stand-by», la durata del programma e le emissioni di rumore aereo.
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