Art. 2
In vigore dal 24 feb 2012
Le bevande spiritose che non soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 110/2008, come modificate dall’ del presente regolamento, continuano a essere vendute fino a esaurimento delle scorte.
Le etichette stampate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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