Art. 7 · Capacità di svolgere le funzioni di organismo di controllo

Art. 7

Capacità di svolgere le funzioni di organismo di controllo

In vigore dal 23 feb 2012
Capacità di svolgere le funzioni di organismo di controllo 1.   Il richiedente deve dimostrare di disporre di quanto elencato di seguito: a) una struttura organizzativa che assicuri il corretto svolgimento delle funzioni di un organismo di controllo; b) un sistema di dovuta diligenza messo a disposizione di tutti gli operatori e da questi utilizzato; c) politiche e procedure che consentano di valutare e migliorare il sistema di dovuta diligenza; d) procedure e processi atti a verificare il corretto uso del sistema di dovuta diligenza da parte degli operatori; e) procedure che consentano di attuare azioni correttive nel caso in cui un operatore non usi in modo adeguato il sistema di dovuta diligenza. 2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, il richiedente deve dimostrare di disporre delle capacità finanziarie e tecniche necessarie per esercitare le funzioni di organismo di controllo.
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