Art. 4
Decisione di riconoscimento
In vigore dal 23 feb 2012
Decisione di riconoscimento
Una volta adottata una decisione di riconoscimento ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 995/2010, la Commissione ne informa il richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione.
La Commissione rilascia inoltre tempestivamente al richiedente un certificato di riconoscimento e comunica la decisione presa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, come previsto dall’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 995/2010 entro il termine di cui al primo comma.
Storico versioni
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