Art. 1
In vigore dal 23 feb 2012
Nel periodo di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l’eglefino non si applicano le percentuali di composizione delle catture di cui ai punti 6.5(iii) e 6.6(ii) della parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009.
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