Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 feb 2012
Nel periodo di applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l’eglefino non si applicano le percentuali di composizione delle catture di cui ai punti 6.5(iii) e 6.6(ii) della parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:161:oj#art-1