Art. 2 · Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione

Art. 2

Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione

In vigore dal 15 feb 2012
Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato: 1) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione 1.   È istituito un programma per il 2012 e il 2013 che prevede la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell’Unione a cura di organismi, diversi da imprese commerciali, designati dagli Stati membri. Al fine di detto programma di distribuzione di derrate alimentari sono messi a disposizione prodotti in scorte d’intervento o, ove non siano disponibili scorte d’intervento idonee al programma di distribuzione, le derrate alimentari sono acquistate sul mercato. Ai fini del programma di distribuzione di derrate alimentari di cui al primo comma, per “persone indigenti” si intendono le persone fisiche, compresi i nuclei familiari o i gruppi costituiti da dette persone, la cui dipendenza sociale ed economica è documentata o riconosciuta sulla base di criteri di ammissibilità approvati dalle competenti autorità nazionali o giudicata tale sulla base di criteri utilizzati dagli organismi designati e approvati da tali competenti autorità nazionali. 2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma di distribuzione di derrate alimentari di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione programmi di distribuzione di derrate alimentari che includono i seguenti elementi: a) i dettagli delle principali caratteristiche e degli obiettivi di detti programmi; b) gli organismi designati; c) i quantitativi di derrate alimentari richiesti, da distribuire ciascun anno, e altri dati pertinenti. Gli Stati membri scelgono le derrate alimentari sulla base di criteri oggettivi, tra cui il valore nutrizionale e l’idoneità alla distribuzione. A tal fine, gli Stati membri possono accordare la preferenza ai prodotti originari dell’Unione. 3.   La Commissione adotta piani annuali sulla base delle richieste e di altre informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), presentate dagli Stati membri come parte dei loro programmi di distribuzione di derrate alimentari. Ciascun piano annuale specifica gli stanziamenti finanziari annuali dell’Unione per Stato membro. Se i prodotti previsti dal piano annuale non sono disponibili nelle scorte d’intervento dello Stato membro in cui sono richiesti, la Commissione ne prevede nel piano annuale il trasferimento verso detto Stato membro da Stati membri che detengono scorte d’intervento di detti prodotti. La Commissione può rielaborare un piano annuale alla luce di eventuali sviluppi rilevanti che ne pregiudichino l’esecuzione. 4.   Le derrate alimentari sono consegnate agli organismi designati a titolo gratuito. La distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti è effettuata: a) a titolo gratuito; o b) a un prezzo in nessun caso superiore a quello giustificato dai costi sostenuti dagli organismi designati per la loro distribuzione e che non sono costi ammissibili ai sensi del paragrafo 7, secondo comma, lettere a) e b). 5.   Gli Stati membri che partecipano al programma di distribuzione di derrate alimentari di cui al paragrafo 1: a) presentano alla Commissione una relazione annuale sull’attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari; b) comunicano tempestivamente alla Commissione gli sviluppi che incidono sull’attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari. 6.   L’Unione finanzia i costi ammissibili nell’ambito del programma. Detto finanziamento non può superare 500 milioni di EUR per esercizio finanziario. 7.   Sono costi ammissibili nell’ambito del programma: a) il costo delle derrate alimentari prelevate dalle scorte d’intervento; b) il costo delle derrate alimentari acquistate sul mercato; e c) le spese di trasporto delle derrate alimentari nelle scorte d’intervento da uno Stato membro all’altro. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dei piani annuali in ciascuno Stato membro, le competenti autorità nazionali possono considerare ammissibili: a) le spese di trasporto delle derrate alimentari fino ai magazzini degli organismi designati; b) i seguenti costi sostenuti dagli organismi designati, purché siano direttamente connessi all’attuazione dei piani annuali: i) spese amministrative; ii) spese di trasporto dai magazzini degli organismi designati fino ai punti di distribuzione finale; e iii) costi di stoccaggio. 8.   Gli Stati membri svolgono controlli amministrativi e fisici per garantire che i piani siano attuati conformemente alle norme applicabili e stabiliscono le sanzioni da comminare in caso di irregolarità. 9.   I termini “aiuto dell’Unione europea” accompagnati dal simbolo dell’Unione europea sono chiaramente indicati sull’imballaggio delle derrate alimentari distribuite tramite i piani annuali, nonché nei punti di distribuzione. 10.   Il programma di distribuzione di derrate alimentari di cui al paragrafo 1 non pregiudica eventuali programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti conformi al diritto dell’Unione.»; 2) all’articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente: «6.   L’articolo 27 si applica dal 1o gennaio 2012 fino al completamento del piano annuale per il 2013.»
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