Art. 9 · Rimborso alle autorità competenti

Art. 9

Rimborso alle autorità competenti

In vigore dal 7 feb 2012
Rimborso alle autorità competenti 1.   Soltanto l’Aesfem può imporre alle agenzie di rating del credito commissioni di registrazione, certificazione e vigilanza. Le autorità competenti non impongono commissioni alle agenzie di rating, neanche nei casi in cui tali autorità svolgono compiti per conto dell’Aesfem conformemente all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009. 2.   L’Aesfem rimborsa ad un’autorità competente i costi effettivamente sostenuti nello svolgimento di compiti delegatile ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1060/2009 o nell’assistenza prestata all’Aesfem ai sensi dell’articolo 23 quater, paragrafo 4, e dell’articolo 23 quinquies, paragrafo 5, di detto regolamento. I costi da rimborsare comprendono tutti i costi fissi e variabili relativi allo svolgimento di compiti delegati o alla prestazione di assistenza all’Aesfem.
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