Art. 6 · Commissione di registrazione

Art. 6

Commissione di registrazione

In vigore dal 7 feb 2012
Commissione di registrazione 1.   L’importo della commissione di registrazione dovuta dalle singole agenzie di rating del credito che presentano domanda di registrazione è proporzionato alla complessità della domanda e alla dimensione dell’agenzia, come specificato ai paragrafi da 2 a 5. 2.   Ai fini del calcolo dell’importo della commissione di registrazione, si tiene contro dei seguenti criteri: a) se un’agenzia di rating del credito intende emettere rating per strumenti finanziari strutturati; b) se un’agenzia di rating del credito ha una succursale in un altro Stato membro o in un paese terzo; c) se un’agenzia di rating del credito intende avallare rating. 3.   Se nessuno dei criteri di cui al paragrafo 2 è applicabile, le commissioni di registrazione vengono calcolate in funzione del numero dei dipendenti, con le seguenti modalità: a) le agenzie di rating del credito con meno di 15 dipendenti pagano 2 000 EUR; b) le agenzie di rating del credito con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 49 pagano 15 000 EUR; c) le agenzie di rating del credito con almeno 50 dipendenti pagano 40 000 EUR. 4.   Se è applicabile soltanto uno dei criteri di cui al paragrafo 2, le commissioni di registrazione vengono calcolate in funzione del numero dei dipendenti, con le seguenti modalità: a) le agenzie di rating del credito con meno di 15 dipendenti pagano 10 000 EUR; b) le agenzie di rating del credito con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 49 pagano 40 000 EUR; c) le agenzie di rating del credito con almeno 50 dipendenti pagano 100 000 EUR. 5.   Se sono applicabili almeno due dei criteri di cui al paragrafo 2, le commissioni di registrazione vengono calcolate in funzione del numero dei dipendenti, con le seguenti modalità: a) le agenzie di rating del credito con meno di 15 dipendenti pagano 30 000 EUR; b) le agenzie di rating del credito con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 49 pagano 85 000 EUR; c) le agenzie di rating del credito con almeno 50 dipendenti pagano 125 000 EUR. 6.   La commissione di registrazione viene versata per intero nel momento in cui l’agenzia di rating presenta domanda di registrazione. 7.   Se un’agenzia di rating del credito ritira la domanda di registrazione prima che l’Aesfem le abbia notificato che la domanda è completa ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l’Aesfem rimborsa all’agenzia i tre quarti della commissione di registrazione versata. Se la domanda viene ritirata dopo tale data, ma prima che l’Aesfem adotti la decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione, debitamente motivata, l’Aesfem rimborsa all’agenzia un quarto della commissione di registrazione versata. 8.   In deroga all’, un’agenzia di rating del credito registrata tenuta a pagare una commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’, paragrafo 1, nell’anno della sua registrazione paga una commissione di vigilanza iniziale pari a 500 EUR per ciascun mese completo compreso nel periodo di tempo intercorrente tra la data della registrazione e la fine dell’esercizio. La commissione viene versata per intero quando la registrazione viene notificata all’agenzia di rating del credito.
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