Art. 5
Commissione annuale di vigilanza per le agenzie di rating del credito registrate
In vigore dal 7 feb 2012
Commissione annuale di vigilanza per le agenzie di rating del credito registrate
1. Ad un’agenzia di rating del credito registrata viene imposta una commissione annuale di vigilanza.
In deroga al primo comma, un’agenzia di rating registrata è esentata dal pagamento di una commissione annuale di vigilanza nei casi in cui il suo fatturato totale, pubblicato nei suoi conti sottoposti a revisione più recenti, è inferiore a 10 milioni di EUR, o, se l’agenzia fa parte di un gruppo di agenzie di rating, nei casi in cui il fatturato totale aggregato del gruppo di agenzie di rating è inferiore a 10 milioni di EUR.
2. La commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio viene calcolata come segue:
a)
la base di calcolo della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio è rappresentata dalla stima della spesa relativa alla vigilanza delle agenzie di rating del credito che figura nel bilancio dell’Aesfem per l’anno in esame, stabilito e approvato in conformità con l’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
b)
l’importo da prendere in considerazione per il calcolo della commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio è la stima della spesa di cui alla lettera a), ridotta delle eventuali commissioni annuali di vigilanza in conformità con l’ e maggiorata dell’eventuale disavanzo dell’esercizio precedente;
c)
per un’agenzia di rating del credito registrata di cui al paragrafo 1 la commissione annuale di vigilanza è pari alla quota dell’importo da prendere in considerazione corrispondente al rapporto tra il fatturato applicabile dell’agenzia di rating e il fatturato totale applicabile di tutte le agenzie di rating del credito registrate alle quali è imposto il pagamento di una commissione annuale di vigilanza ai sensi del paragrafo 1.
3. La commissione annuale di vigilanza per un determinato esercizio viene pagata in due rate.
La prima rata deve essere versata entro la fine del mese di febbraio dell’esercizio in questione ed è pari a due terzi della commissione annuale di vigilanza stimata. Se in quel momento il fatturato applicabile non è ancora disponibile, l’Aesfem calcola la commissione sulla base del fatturato riportato nei conti sottoposti a revisione più recenti disponibili.
La seconda rata deve essere versata entro la fine di agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calcolata secondo il paragrafo 2 meno l’importo della prima rata.
L’Aesfem invia alle agenzie di rating le fatture relative alle rate almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:272:oj#art-5