Art. 4 · Tipo di commissioni e modalità generali di pagamento

Art. 4

Tipo di commissioni e modalità generali di pagamento

In vigore dal 7 feb 2012
Tipo di commissioni e modalità generali di pagamento 1.   Alle agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, vengono imposti i seguenti tipi di commissioni: a) commissioni annuali di vigilanza ai sensi dell’; b) commissioni di registrazione ai sensi dell’. 2.   Alle agenzie di rating del credito stabilite in paesi terzi che chiedono la registrazione ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, vengono imposti i seguenti tipi di commissioni: a) commissioni annuali di vigilanza fisse ai sensi dell’; b) commissioni di certificazione ai sensi dell’. 3.   Le commissioni sono pagate in euro. Le modalità sono specificate all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 6, all’, paragrafo 2 e all’, paragrafo 2. I ritardi di pagamento comportano una penalità giornaliera pari allo 0,1 % dell’importo dovuto.
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